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Data Titolo Sezione Autore
10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate   Data : 30/11/2018
Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate
Con una delle risposte alle FAQ pubblicate in data 28.11.2018 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dall'1.1.2019. Poiché, dunque, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'emissione della fattura, sarà possibile gestire in formato analogico le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Al contrario, dovranno essere gestite in formato elettronico eventuali note di variazione emesse nel 2019, ancorché relative a fatture emesse nel 2018 in formato cartaceo.
Secondo quanto osservato dagli Autori, occorre prestare particolare attenzione alle fatture che, pur riportando la data di dicembre 2018, sono state inviate, ad esempio via PEC, nel 2019. In tal caso, la fattura dovrà essere trattata in formato elettronico, altrimenti il documento non potrà considerarsi fiscalmente valido, con la conseguenza che anche il cessionario o committente non potrà esercitare la detrazione della relativa imposta.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego