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01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni   Data : 03/12/2018
La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni
La nuova comunicazione all'ENEA prevista dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. "bonus mobili") dai quali deriva un risparmio energetico.
Il co. 2-bis non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA; tuttavia, possono profilarsi due ipotesi:
- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2018 - "Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego