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03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni   Data : 03/12/2018
La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni
La nuova comunicazione all'ENEA prevista dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. "bonus mobili") dai quali deriva un risparmio energetico.
Il co. 2-bis non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA; tuttavia, possono profilarsi due ipotesi:
- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2018 - "Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego