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16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
15/12/2016 Dal 19 dicembre PREGEO si aggiorna alla versione 10 S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
31/12/2018 Regolati ai fini Iva i buoni "monouso" e "multiuso" S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego

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Titolo: La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni   Data : 03/12/2018
La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni
La nuova comunicazione all'ENEA prevista dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. "bonus mobili") dai quali deriva un risparmio energetico.
Il co. 2-bis non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA; tuttavia, possono profilarsi due ipotesi:
- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2018 - "Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego