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17/07/2009 Detrazione 20% su acquisti beni mobili news S.M.Perego
03/07/2009 Compensazioni IVA - Comunicato Stampa news S.M.Perego
02/07/2009 Rateizzabile l'IVA dovuta per adeguamento agli Studi di Settore news Stefano M. Perego
30/06/2009 Nostro articolo su ItaliaOggi del 2 luglio 2009 news S.M.Perego
19/06/2009 Novità Entratel news S.M.Perego
18/06/2009 Avvisi su Studi di settore news S.M.Perego
18/06/2009 Compensazioni indebite news S.M.Perego
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07/05/2009 Riqualificazione energetica (detrazione 55%) news S.M.Perego
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Titolo: La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni   Data : 03/12/2018
La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni
La nuova comunicazione all'ENEA prevista dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. "bonus mobili") dai quali deriva un risparmio energetico.
Il co. 2-bis non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA; tuttavia, possono profilarsi due ipotesi:
- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2018 - "Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego