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Data Titolo Sezione Autore
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
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Titolo: La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni   Data : 03/12/2018
La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni
La nuova comunicazione all'ENEA prevista dal co. 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere trasmessa in relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici e agli acquisti di grandi elettrodomestici (per i quali si intende beneficiare del c.d. "bonus mobili") dai quali deriva un risparmio energetico.
Il co. 2-bis non stabilisce quali siano le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della comunicazione all'ENEA; tuttavia, possono profilarsi due ipotesi:
- sono applicabili le disposizioni previste per l'ecobonus, stante il testo normativo secondo cui il nuovo adempimento avviene "in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici". Di conseguenza, l'omessa trasmissione della comunicazione sarebbe una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis";
- è applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, prevista per l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2018 - "Possibili sanzioni per l’omessa comunicazione all’ENEA" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego