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05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego

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Titolo: Forum Fattura elettronica 5.12.2018   Data : 08/12/2018
 
Forum Fattura elettronica 5.12.2018
Il 5 dicembre, in Roma, si è svolta la riunione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica presieduto dal Dott. Carmelo Piancaldini dirigente dell’AdE.
Svolgimento del Forum:
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a partire dal 18.4.2019, in recepimento della direttiva 2014/55/UE, entrerà in vigore l'obbligo, per le Amministrazioni pubbliche e gli enti aggiudicatori, di accettare, dagli operatori che parteciperanno ad appalti pubblici, fatture elettroniche conformi al modello semantico europeo. Poiché il Sistema di Interscambio dovrà essere abilitato a elaborare il formato unico europeo, si prevede che la nuova tipologia di fattura potrà essere utilizzata, nel breve periodo, anche nelle operazioni B2B, con conseguente integrazione dei sistemi di fatturazione nella UE. Il relativo DLgs. attuativo dovrebbe essere approvato in via definitiva nei prossimi giorni.
Il dr. Carmelo Piancaldini ha presentato alcune slide che richiamavano principalmente il d.l. 119/2018 e gli emendamenti presentati dal Senato soffermandosi sul periodo transitorio nel quale i contribuenti non saranno sanzionati/sanzionabili per eventuali ritardi sulla trasmissione delle fatture elettroniche allo SdI, a condizione che venga rispettato il periodo di liquidazione Iva, cioè che per le eventuali fatture elettroniche emesse ed inviate allo SdI (fatture attive) l’Iva a debito risulti correttamente versata. Lo stesso ha sottolineato che per i privati, i forfetari ed i minimi non vi è alcun obbligo di emettere FE ma, viceversa se un soggetto forfetario e/o minimo comunica la propria PEC oppure un indirizzo telematico per ricevere le fatture elettroniche, facendo fede il comportamento del contribuente, lo stesso è tenuto a conservare le FE ricevute, con la possibilità, eventualmente, di aderire al servizio di conservazione predisposto dall’AdE.
Sul servizio di conservazione è stato evidenziato che, trattandosi di un contratto tra le parti, l’AdE ne ha disposto una validità temporale di 3 anni ed ha informato i presenti al Forum che, in prossimità della scadenza del contratto, l’AdE procederà con un avviso ai contribuenti reso esclusivamente nel loro Cassetto Fiscale. Ha evidenziato inoltre il fatto che, qualora il contratto di conservazione sia scaduto, al contribuente è sempre data la possibilità di procedere al suo rinnovo e successivamente di poter uploadare i file emessi e/o ricevuti durante il periodo di mancato rinnovo.
Il relatore si è soffermato sulle nuove deleghe e sulla possibilità resa di poterle presentare in forma massiva. Nell'ambito del Forum è stata altresì annunciata la messa a disposizione di nuovi servizi telematici per la gestione della fatturazione elettronica. Tali servizi consentiranno agli intermediari delegati:
- di registrare massivamente gli indirizzi telematici dei propri clienti;
- di verificare l'esistenza di partite IVA e codici fiscali superando il codice Capta.
In merito all’indirizzo telematico ed alla sua registrazione massima, il sottoscritto è intervenuto a nome ANCIT evidenziando che tutt’ora non abbiamo a disposizione la possibilità di sapere se un contribuente ci abbia delegato ad operare, in suo nome e per suo conto, in “Fatture e Corrispettivi” ha evidenziato la necessità che, come per il Cassetto Fiscale, venga reso disponibile un elenco dei soggetti che ci abbiamo assegnato la delega e la necessità di conoscerne la data di scadenza. Il sottoscritto ha inoltre posto in evidenza che con il caricamento massivo dell’indirizzo telematico sarebbe stato opportuno rendere anche possibile il caricamento massivo l’adesione alla conservazione, in quanto sino a quando il contribuente (nella fattispecie il solito intermediario) non abbia aderito alla conservazione le fatture, sebbene ricevute dallo SdI, queste non vengano conservate e quindi occorrerà procedere successivamente all’adesione alla conservazione e al caricamento (upload) di ogni singolo file nel frattempo trasmesso e/o ricevuto dal contribuente. Questo passaggio sottolinea l’importanza, non tanto di caricare massivamente il c.d. indirizzo telematico, bensì il fatto che dopo aver caricato l’indirizzo telematico occorrerà anche procedere, prima del 1° gennaio 2019, all’adesione al servizio di conservazione.
Il dr. Carmelo Piancaldini ha, quindi, presentato una slide nella quale ha evidenziato che, dal 1° luglio al 4 dicembre, sul sito dello SdI sono transitate 9 milioni di FE B2B/C con uno scarto del 6,6%, ma sulla percentuale di scarto, considerata dal sottoscritto assai elevata, non ci è stata data alcuna informazione.
Durante il Forum ci si è soffermati in particolar modo sul fatto che l’interpretazione letterale della norma preveda che nella compilazione della FE siano riportate diverse date: la data dell’operazione e la data di emissione/trasmissione della fattura, qualora l’emissione della stessa sia successiva al giorno di effettuazione dell’operazione. Ciò in virtù del fatto che, con la modifica dell’art. 21, DPR 633/72 è stata concessa la possibilità di emettere/trasmettere la FE, a regime, entro i 10 giorni successivi. Tale confronto ha evidenziato la possibilità di poter fare coincidere la data della fattura con la data dell’operazione e considerare quale data di emissione/trasmissione quella attestata dallo SdI. Sul punto sono intervenuti diversi partecipanti al Forum, in minoranza si sono opposti alla semplificazione che comunque comporta l’obbligo di un emendamento che consenta la variazione dell’attuale norma. Occorre considerare che attualmente nessuna società di software ha previsto la possibilità di introdurre due distinte date ed altresì che tale annotazione non è prevista nell’attuale formato XML.
Mi preme infine portare alla vostra conoscenza, in sintesi, i seguenti argomenti per fornire a tutti alcuni chiarimenti:
forfetari/minimi: non hanno alcun obbligo di emettere FE né di procedere alla conservazione delle FE che ricevute, prevale comunque il loro comportamento, di conseguenza, qualora ai fornitori sia comunicata la PEC oppure un indirizzo telematico, comportamento concludente, devono soggiacere all’obbligo di conservazione.
Indirizzo telematico: una volta inserito l’indirizzo telematico della software house di riferimento nel QRCode, lo stesso prevale su qualsiasi altra comunicazione fornita al fornitore, in quanto lo SdI associa automaticamente alla Partita Iva l’indirizzo telematico.
Data fattura: la data dell’operazione deve coincidere con la data della fattura e si ha tempo dieci giorni per la sua trasmissione, salvo il periodo di moratoria previsto sino al 30 giugno 2019.
Ricevute fiscali scontrini: l’eventuale opzione esercitata per la trasmissione telematica entro il 31.12.2018 da diritto alla riduzione dei termini di accertamento (DLgs 127), oltre tale data se ne perde l’attuale agevolazione. Le ricevute fiscali saranno sostituite, in base al volume d’affari, dal 1.7.2019 oppure dall’1.1.2020 dagli scontrini fiscali o dalla FE semplificata.
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego