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05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
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06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
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Titolo: Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili
Detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica degli edifici - Molteplicità di interventi - Limite di spesa
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 può essere del 50% o del 65% a seconda della tipologia degli interventi effettuati.
A seguito della riduzione al 50% dell'aliquota prevista per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la sostituzione di finestre e infissi) è importante fare qualche precisazione riguardo al fatto che gli interventi di riqualificazione possono essere inquadrati in più fattispecie agevolate.
Se, ad esempio, mediante la sostituzione degli infissi o dell'impianto di climatizzazione si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'Allegato A del DM 11.3.2008, realizzando quindi una riqualificazione globale ex co. 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione al 65% nel limite massimo di detrazione pari a 100.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2018 - "La sostituzione delle finestre può rientrare nella riqualificazione globale al 65%" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego