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Data Titolo Sezione Autore
13/06/2017 Impugnabile il rifiuto di Equitalia alla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/06/2017 L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
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Titolo: Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili
Detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica degli edifici - Molteplicità di interventi - Limite di spesa
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 può essere del 50% o del 65% a seconda della tipologia degli interventi effettuati.
A seguito della riduzione al 50% dell'aliquota prevista per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la sostituzione di finestre e infissi) è importante fare qualche precisazione riguardo al fatto che gli interventi di riqualificazione possono essere inquadrati in più fattispecie agevolate.
Se, ad esempio, mediante la sostituzione degli infissi o dell'impianto di climatizzazione si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'Allegato A del DM 11.3.2008, realizzando quindi una riqualificazione globale ex co. 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione al 65% nel limite massimo di detrazione pari a 100.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2018 - "La sostituzione delle finestre può rientrare nella riqualificazione globale al 65%" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego