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Data Titolo Sezione Autore
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

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Titolo: Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili
Detrazione IRPEF/IRES per le spese di riqualificazione energetica degli edifici - Molteplicità di interventi - Limite di spesa
Per le spese sostenute dall'1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006 può essere del 50% o del 65% a seconda della tipologia degli interventi effettuati.
A seguito della riduzione al 50% dell'aliquota prevista per alcune tipologie di interventi (ad esempio, per la sostituzione di finestre e infissi) è importante fare qualche precisazione riguardo al fatto che gli interventi di riqualificazione possono essere inquadrati in più fattispecie agevolate.
Se, ad esempio, mediante la sostituzione degli infissi o dell'impianto di climatizzazione si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'Allegato A del DM 11.3.2008, realizzando quindi una riqualificazione globale ex co. 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione al 65% nel limite massimo di detrazione pari a 100.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2018 - "La sostituzione delle finestre può rientrare nella riqualificazione globale al 65%" - Negro - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego