Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Chiarimenti sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili
Con la ris. 5.12.2018 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110). Al riguardo è necessario che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
La norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione; di conseguenza, non rileva la forma utilizzata. Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussite l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 84 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2018 - "Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego