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Data Titolo Sezione Autore
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Chiarimenti sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili
Con la ris. 5.12.2018 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110). Al riguardo è necessario che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
La norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione; di conseguenza, non rileva la forma utilizzata. Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussite l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 84 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2018 - "Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego