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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili   Data : 08/12/2018
Chiarimenti sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili
Con la ris. 5.12.2018 n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi (provv. Agenzia delle Entrate 8.6.2017 n. 108572 e 28.8.2017 n. 165110). Al riguardo è necessario che, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.
La norma non prevede regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione; di conseguenza, non rileva la forma utilizzata. Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussite l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 5.12.2018 n. 84 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.12.2018 - "Cessione del credito di eco e sisma bonus per parti comuni in forma libera" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego