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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica tra bufale e realtà   Data : 12/12/2018
 
Fattura elettronica tra bufale e realtà
Occorre considerare che negli ultimi tempi i contribuenti sono sottoposti ad una pubblicità massiva che in alcuni casi offre: per pochi centesimi a fattura, a fronte di un canone mensile oppure un canone annuale il servizio di generazione e trasmissione telematica delle fatture, ma nulla di più.
L’eventuale utilizzo di software gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate oppure di terzi, resi disponibili sul mercato a pagamento, non sono in grado di dialogare con il software del proprio consulente di fiducia il quale deve, comunque, procedere al caricamento delle fatture/parcelle emesse dai propri clienti e registrare le fatture di acquisto pervenute per determinare l’Iva a debito/credito, predisporre la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Si osserva che la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi non esime i contribuenti dall’obbligo delle trasmissioni telematiche periodiche delle liquidazioni Iva e dall’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva, ma esclusivamente dall’invio dati fattura, in quanto dati già conosciuti dall’Amministrazione.
In particolare, per i professionisti, contribuenti minimi e forfetari, vigendo il regime di cassa, resta sempre obbligatorio procedere alla stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti che traggono origine dalle registrazioni delle fatture/parcelle emesse e di acquisto.
Proprio in questo particolare momento di transizione è necessario avvalersi del rapporto di fiducia con il proprio consulente di riferimento al fine di evitare di cadere in inganno dalle diverse offerte proposte con le più disparate pubblicità in quanto si tratta di servizi resi dietro il pagamento di un corrispettivo che potrebbero comportare esclusivamente maggiori oneri amministrativi ed altresì ad una inutile spesa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego