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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica tra bufale e realtà   Data : 12/12/2018
 
Fattura elettronica tra bufale e realtà
Occorre considerare che negli ultimi tempi i contribuenti sono sottoposti ad una pubblicità massiva che in alcuni casi offre: per pochi centesimi a fattura, a fronte di un canone mensile oppure un canone annuale il servizio di generazione e trasmissione telematica delle fatture, ma nulla di più.
L’eventuale utilizzo di software gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate oppure di terzi, resi disponibili sul mercato a pagamento, non sono in grado di dialogare con il software del proprio consulente di fiducia il quale deve, comunque, procedere al caricamento delle fatture/parcelle emesse dai propri clienti e registrare le fatture di acquisto pervenute per determinare l’Iva a debito/credito, predisporre la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Si osserva che la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi non esime i contribuenti dall’obbligo delle trasmissioni telematiche periodiche delle liquidazioni Iva e dall’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva, ma esclusivamente dall’invio dati fattura, in quanto dati già conosciuti dall’Amministrazione.
In particolare, per i professionisti, contribuenti minimi e forfetari, vigendo il regime di cassa, resta sempre obbligatorio procedere alla stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti che traggono origine dalle registrazioni delle fatture/parcelle emesse e di acquisto.
Proprio in questo particolare momento di transizione è necessario avvalersi del rapporto di fiducia con il proprio consulente di riferimento al fine di evitare di cadere in inganno dalle diverse offerte proposte con le più disparate pubblicità in quanto si tratta di servizi resi dietro il pagamento di un corrispettivo che potrebbero comportare esclusivamente maggiori oneri amministrativi ed altresì ad una inutile spesa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego