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Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Lo stato di insolvenza può sussistere anche se l’attivo supera il passivo S.M.Perego
25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica tra bufale e realtà   Data : 12/12/2018
 
Fattura elettronica tra bufale e realtà
Occorre considerare che negli ultimi tempi i contribuenti sono sottoposti ad una pubblicità massiva che in alcuni casi offre: per pochi centesimi a fattura, a fronte di un canone mensile oppure un canone annuale il servizio di generazione e trasmissione telematica delle fatture, ma nulla di più.
L’eventuale utilizzo di software gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate oppure di terzi, resi disponibili sul mercato a pagamento, non sono in grado di dialogare con il software del proprio consulente di fiducia il quale deve, comunque, procedere al caricamento delle fatture/parcelle emesse dai propri clienti e registrare le fatture di acquisto pervenute per determinare l’Iva a debito/credito, predisporre la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Si osserva che la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi non esime i contribuenti dall’obbligo delle trasmissioni telematiche periodiche delle liquidazioni Iva e dall’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva, ma esclusivamente dall’invio dati fattura, in quanto dati già conosciuti dall’Amministrazione.
In particolare, per i professionisti, contribuenti minimi e forfetari, vigendo il regime di cassa, resta sempre obbligatorio procedere alla stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti che traggono origine dalle registrazioni delle fatture/parcelle emesse e di acquisto.
Proprio in questo particolare momento di transizione è necessario avvalersi del rapporto di fiducia con il proprio consulente di riferimento al fine di evitare di cadere in inganno dalle diverse offerte proposte con le più disparate pubblicità in quanto si tratta di servizi resi dietro il pagamento di un corrispettivo che potrebbero comportare esclusivamente maggiori oneri amministrativi ed altresì ad una inutile spesa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego