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Data Titolo Sezione Autore
27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica tra bufale e realtà   Data : 12/12/2018
 
Fattura elettronica tra bufale e realtà
Occorre considerare che negli ultimi tempi i contribuenti sono sottoposti ad una pubblicità massiva che in alcuni casi offre: per pochi centesimi a fattura, a fronte di un canone mensile oppure un canone annuale il servizio di generazione e trasmissione telematica delle fatture, ma nulla di più.
L’eventuale utilizzo di software gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate oppure di terzi, resi disponibili sul mercato a pagamento, non sono in grado di dialogare con il software del proprio consulente di fiducia il quale deve, comunque, procedere al caricamento delle fatture/parcelle emesse dai propri clienti e registrare le fatture di acquisto pervenute per determinare l’Iva a debito/credito, predisporre la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Si osserva che la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi non esime i contribuenti dall’obbligo delle trasmissioni telematiche periodiche delle liquidazioni Iva e dall’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva, ma esclusivamente dall’invio dati fattura, in quanto dati già conosciuti dall’Amministrazione.
In particolare, per i professionisti, contribuenti minimi e forfetari, vigendo il regime di cassa, resta sempre obbligatorio procedere alla stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti che traggono origine dalle registrazioni delle fatture/parcelle emesse e di acquisto.
Proprio in questo particolare momento di transizione è necessario avvalersi del rapporto di fiducia con il proprio consulente di riferimento al fine di evitare di cadere in inganno dalle diverse offerte proposte con le più disparate pubblicità in quanto si tratta di servizi resi dietro il pagamento di un corrispettivo che potrebbero comportare esclusivamente maggiori oneri amministrativi ed altresì ad una inutile spesa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego