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06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
01/10/2015 Chi è responsabile per l’emissione di fatture false? - (Cass. pen. 24.9.2015 n. 38788) S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego

Records 801 to 810 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica tra bufale e realtà   Data : 12/12/2018
 
Fattura elettronica tra bufale e realtà
Occorre considerare che negli ultimi tempi i contribuenti sono sottoposti ad una pubblicità massiva che in alcuni casi offre: per pochi centesimi a fattura, a fronte di un canone mensile oppure un canone annuale il servizio di generazione e trasmissione telematica delle fatture, ma nulla di più.
L’eventuale utilizzo di software gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate oppure di terzi, resi disponibili sul mercato a pagamento, non sono in grado di dialogare con il software del proprio consulente di fiducia il quale deve, comunque, procedere al caricamento delle fatture/parcelle emesse dai propri clienti e registrare le fatture di acquisto pervenute per determinare l’Iva a debito/credito, predisporre la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Si osserva che la trasmissione telematica delle fatture elettroniche e dei corrispettivi non esime i contribuenti dall’obbligo delle trasmissioni telematiche periodiche delle liquidazioni Iva e dall’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale Iva, ma esclusivamente dall’invio dati fattura, in quanto dati già conosciuti dall’Amministrazione.
In particolare, per i professionisti, contribuenti minimi e forfetari, vigendo il regime di cassa, resta sempre obbligatorio procedere alla stampa dei registri degli incassi e dei pagamenti che traggono origine dalle registrazioni delle fatture/parcelle emesse e di acquisto.
Proprio in questo particolare momento di transizione è necessario avvalersi del rapporto di fiducia con il proprio consulente di riferimento al fine di evitare di cadere in inganno dalle diverse offerte proposte con le più disparate pubblicità in quanto si tratta di servizi resi dietro il pagamento di un corrispettivo che potrebbero comportare esclusivamente maggiori oneri amministrativi ed altresì ad una inutile spesa.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego