Esterometro - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
Con la circolare 13.12.2018 n. 26, Assonime ha commentato l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, a decorrere dall'1.1.2019 (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015).
Sul punto, Assonime ha osservato che:
- alla comunicazione non sarebbero tenuti i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72 o che abbiano nominato un rappresentante fiscale, con riferimento alle operazioni intercorse con controparti non residenti né stabilite in Italia;
- laddove un soggetto passivo IVA nazionale emetta una fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente identificato ai fini IVA o di un suo rappresentante fiscale, nel campo "codice destinatario" dovrà essere inserito il valore predefinito "0000000" (e non quello composto da sette "X");
- sono escluse dalla comunicazione tutte le operazioni documentate da bolletta doganale, incluse importazioni ed esportazioni di beni.
Fonte: Circ. Assonime 13.12.2018 n. 26 - Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2018 - "Non c’è obbligo di invio di operazioni transfrontaliere per gli identificati IVA" - Bilancini - Greco
|