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Titolo: Fatturazione elettronica Novità del DL 119/2018   Data : 14/12/2018
Fatturazione elettronica Novità del DL 119/2018
In data 13.12.2018 è stata approvata dalla Camera in via definitiva la legge di conversione del DL 119/2018, che, in tema di fatturazione elettronica e certificazione dei corrispettivi, introduce nuove disposizioni rispetto all'originario decreto. Restiamo in attesa della sua pubblicazione in G.U.
Le novità possono essere così riassunte:
- per l'anno di imposta 2019 non sono soggette agli obblighi di fatturazione elettronica le operazioni per le quali sono trasmessi i dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. prestazioni degli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, delle farmacie, delle "parafarmacie", delle ASL);
- sono esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica le ASD che hanno esercitato l'opzione per il regime forfetario ex artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che non hanno conseguito proventi superiori a 65.000,00 euro nel periodo di imposta precedente (novellato art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
- l'azzeramento o la riduzione al 20% delle sanzioni applicabili per mancata emissione delle fatture elettroniche sarà estesa sino al 30.9.2019, per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA mensilmente;
- per tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia saranno disponibili, a partire dall'anno di imposta 2020, le bozze dei registri IVA acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA;
- è introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri con decorrenza:
- dall'1.7.2019 per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020 per la generalità dei commercianti al minuto.
Il decreto prevede anche un contributo per l'adeguamento tecnologico dei registratori di cassa per gli anni 2019 e 2020, in misura pari al 50% della spesa sostenuta per ogni strumento, con un massimo:
- di 250,00 euro in caso di acquisto;
- di 50,00 euro in caso di adattamento.
Il contributo sarà erogato mediante l'applicazione di uno sconto sul prezzo di acquisto degli strumenti da parte del fornitore, il quale, a sua volta, otterrà il rimborso della somma anticipata sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione. Per tale credito, inoltre, non si applicherà né il limite di 250.000,00 euro relativo all'indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite di utilizzo annuale di 700.000,00 euro.
Le modalità per usufruire dell'agevolazione saranno definite mediante un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 14.12.2018 - "Fattura elettronica al via senza i dati trasmessi al Sistema TS" - Bilancini - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego