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Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata   Data : 20/12/2018
Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata
Con la risposta interpello 19.12.2018 n. 118, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dall'1.1.2019, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione non potranno più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi di cui al provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009, avvalendosi dell'opzione di cui all'art. 1 co. 429 e ss. della L. 311/2004.
Tale regime, infatti, è stato abrogato dall'art. 7 del DLgs. 127/2015 con decorrenza dall'1.1.2017, prevedendo la proroga delle opzioni già esercitate entro il 31.12.2016 soltanto fino al 31.12.2018.
Pertanto, a partire dal prossimo anno, le imprese della grande distribuzione saranno tenute:
- a certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (ossia mediante scontrino o ricevuta fiscale);
- ovvero, in alternativa, a dotarsi dei nuovi Registratori Telematici di cui al provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016 e ad esercitare, entro il 31.12.2018, l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Peraltro, dal 2020 anche il nuovo regime opzionale verrà superato, in quanto la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi saranno obbligatorie per la generalità dei commercianti al minuto. L'obbligo è inoltre introdotto in via anticipata, dall'1.7.2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2018 - "Invio dei corrispettivi con Registratori Telematici anche per la GDO dal 2019" - Cosentino
Sezione:   Autore : S.M.Perego