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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy   Data : 21/12/2018
Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy
Obbligo di fatturazione elettronica (provvedimento Garante della Privacy 20.12.2018 n. 511)
Attraverso il provvedimento 20.12.2018 n. 511, il Garante della Privacy ha posto alcune condizioni affinché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.
Tra le più rilevanti figurano le seguenti.
L'Agenzia delle Entrate deve memorizzare integralmente il file fattura solo nel caso in cui questo non possa essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" sia una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, dovrebbero restare memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati "non fiscali" contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. "controlli automatizzati".
L'esonero, previsto per il solo 2019, di emissione della e-fattura per le prestazioni sanitarie non opera per i soggetti che erogano prestazioni che non vengono trasmesse attraverso il sistema TS per l'opposizione degli interessati. Ciò condurrebbe all'invio al SdI dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate.
Per questo motivo l'Autorità ha ingiunto all'Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché "in nessun caso" sia emessa una fattura elettronica concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, "a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2018 - "Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego