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Data Titolo Sezione Autore
27/04/2017 Le guide dell’Agenzia, sebbene aggiornate, sono ancora incomplete S.M.Perego
28/04/2017 Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
28/04/2017 Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Il 730 Precompilato - una bufala soggetta a controllo obbligatorio S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy   Data : 21/12/2018
Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy
Obbligo di fatturazione elettronica (provvedimento Garante della Privacy 20.12.2018 n. 511)
Attraverso il provvedimento 20.12.2018 n. 511, il Garante della Privacy ha posto alcune condizioni affinché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.
Tra le più rilevanti figurano le seguenti.
L'Agenzia delle Entrate deve memorizzare integralmente il file fattura solo nel caso in cui questo non possa essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" sia una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, dovrebbero restare memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati "non fiscali" contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. "controlli automatizzati".
L'esonero, previsto per il solo 2019, di emissione della e-fattura per le prestazioni sanitarie non opera per i soggetti che erogano prestazioni che non vengono trasmesse attraverso il sistema TS per l'opposizione degli interessati. Ciò condurrebbe all'invio al SdI dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate.
Per questo motivo l'Autorità ha ingiunto all'Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché "in nessun caso" sia emessa una fattura elettronica concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, "a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2018 - "Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego