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01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
16/03/2018 Scade oggi il saldo IVA ma è possibile differirlo o rateizzarlo S.M.Perego
16/03/2018 Anche ingegnieri, architetti e geometri autorizzati alle trasmissioni telematiche per i contribuenti S.M.Perego
16/03/2018 Il sisma bonus non sempre si può applicare S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
16/03/2018 Fatturazione elettronica dei carburanti ancora nel limbo S.M.Perego
16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
20/03/2018 Riparte il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali S.M.Perego
20/03/2018 Anche le cessioni gratuite nella Comunicazione dati fatture S.M.Perego

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Titolo: Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy   Data : 21/12/2018
Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy
Obbligo di fatturazione elettronica (provvedimento Garante della Privacy 20.12.2018 n. 511)
Attraverso il provvedimento 20.12.2018 n. 511, il Garante della Privacy ha posto alcune condizioni affinché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.
Tra le più rilevanti figurano le seguenti.
L'Agenzia delle Entrate deve memorizzare integralmente il file fattura solo nel caso in cui questo non possa essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" sia una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, dovrebbero restare memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati "non fiscali" contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. "controlli automatizzati".
L'esonero, previsto per il solo 2019, di emissione della e-fattura per le prestazioni sanitarie non opera per i soggetti che erogano prestazioni che non vengono trasmesse attraverso il sistema TS per l'opposizione degli interessati. Ciò condurrebbe all'invio al SdI dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate.
Per questo motivo l'Autorità ha ingiunto all'Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché "in nessun caso" sia emessa una fattura elettronica concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, "a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2018 - "Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego