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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2015 Deducibili gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione? S.M.Perego
10/01/2018 Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
30/04/2010 Deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta news S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
04/07/2019 Definita la proroga delle locazioni a canone concordato, si proroga di biennio in biennio S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
04/07/2019 Definite le modalità di invio dei corrispettivi al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego

Records 521 to 530 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy   Data : 21/12/2018
Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy
Obbligo di fatturazione elettronica (provvedimento Garante della Privacy 20.12.2018 n. 511)
Attraverso il provvedimento 20.12.2018 n. 511, il Garante della Privacy ha posto alcune condizioni affinché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.
Tra le più rilevanti figurano le seguenti.
L'Agenzia delle Entrate deve memorizzare integralmente il file fattura solo nel caso in cui questo non possa essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" sia una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, dovrebbero restare memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati "non fiscali" contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. "controlli automatizzati".
L'esonero, previsto per il solo 2019, di emissione della e-fattura per le prestazioni sanitarie non opera per i soggetti che erogano prestazioni che non vengono trasmesse attraverso il sistema TS per l'opposizione degli interessati. Ciò condurrebbe all'invio al SdI dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate.
Per questo motivo l'Autorità ha ingiunto all'Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché "in nessun caso" sia emessa una fattura elettronica concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, "a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2018 - "Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego