Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/02/2014 Il Modello RLI e le sue difficoltà news S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
03/12/2010 Il nostro articolo su news S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
16/10/2015 Il nuovo regime agevolato per gli autonomi nel 2016 S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
16/03/2018 Il nuovo Spesometro si fa semestralmente senza opzioni S.M.Perego

Records 901 to 910 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy   Data : 21/12/2018
Fatturazione elettronica – Una svolta per i medici dal Garante della Privacy
Obbligo di fatturazione elettronica (provvedimento Garante della Privacy 20.12.2018 n. 511)
Attraverso il provvedimento 20.12.2018 n. 511, il Garante della Privacy ha posto alcune condizioni affinché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.
Tra le più rilevanti figurano le seguenti.
L'Agenzia delle Entrate deve memorizzare integralmente il file fattura solo nel caso in cui questo non possa essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" sia una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, dovrebbero restare memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati "non fiscali" contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. "controlli automatizzati".
L'esonero, previsto per il solo 2019, di emissione della e-fattura per le prestazioni sanitarie non opera per i soggetti che erogano prestazioni che non vengono trasmesse attraverso il sistema TS per l'opposizione degli interessati. Ciò condurrebbe all'invio al SdI dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate.
Per questo motivo l'Autorità ha ingiunto all'Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché "in nessun caso" sia emessa una fattura elettronica concernente l'erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, "a prescindere dall'invio dei dati attraverso il sistema TS".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.12.2018 - "Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego