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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy   Data : 27/12/2018
Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy
Con il provv. 21.12.2018 n. 524526, l'Agenzia delle Entrate interviene sui provvedimenti già precedentemente approvati in tema di fatturazione elettronica al fine di recepire le richieste formalizzate dal Garante della privacy con il provv. 20.12.2018 n. 511.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate:
- adegua i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati, limitando i suddetti servizi ai soli contribuenti che aderiranno ad uno specifico accordo di servizio (possibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia dal 3.5.2019 al 2.7.2019);
- stabilisce che, per i contribuenti che non aderiranno allo specifico servizio, dopo l'avvenuto recapito della fattura elettronica al destinatario saranno cancellati tutti i dati del file trasmesso, memorizzando i soli dati rilevanti ai fini fiscali ex art. 21 del DPR 633/72 (fatta eccezione, tra l'altro, per la descrizione del bene ceduto o del servizio effettuato).
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2018 - "Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego