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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy   Data : 27/12/2018
Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy
Con il provv. 21.12.2018 n. 524526, l'Agenzia delle Entrate interviene sui provvedimenti già precedentemente approvati in tema di fatturazione elettronica al fine di recepire le richieste formalizzate dal Garante della privacy con il provv. 20.12.2018 n. 511.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate:
- adegua i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati, limitando i suddetti servizi ai soli contribuenti che aderiranno ad uno specifico accordo di servizio (possibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia dal 3.5.2019 al 2.7.2019);
- stabilisce che, per i contribuenti che non aderiranno allo specifico servizio, dopo l'avvenuto recapito della fattura elettronica al destinatario saranno cancellati tutti i dati del file trasmesso, memorizzando i soli dati rilevanti ai fini fiscali ex art. 21 del DPR 633/72 (fatta eccezione, tra l'altro, per la descrizione del bene ceduto o del servizio effettuato).
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2018 - "Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego