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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy   Data : 27/12/2018
Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy
Con il provv. 21.12.2018 n. 524526, l'Agenzia delle Entrate interviene sui provvedimenti già precedentemente approvati in tema di fatturazione elettronica al fine di recepire le richieste formalizzate dal Garante della privacy con il provv. 20.12.2018 n. 511.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate:
- adegua i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati, limitando i suddetti servizi ai soli contribuenti che aderiranno ad uno specifico accordo di servizio (possibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia dal 3.5.2019 al 2.7.2019);
- stabilisce che, per i contribuenti che non aderiranno allo specifico servizio, dopo l'avvenuto recapito della fattura elettronica al destinatario saranno cancellati tutti i dati del file trasmesso, memorizzando i soli dati rilevanti ai fini fiscali ex art. 21 del DPR 633/72 (fatta eccezione, tra l'altro, per la descrizione del bene ceduto o del servizio effettuato).
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2018 - "Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego