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Data Titolo Sezione Autore
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy   Data : 27/12/2018
Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy
Con il provv. 21.12.2018 n. 524526, l'Agenzia delle Entrate interviene sui provvedimenti già precedentemente approvati in tema di fatturazione elettronica al fine di recepire le richieste formalizzate dal Garante della privacy con il provv. 20.12.2018 n. 511.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate:
- adegua i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati, limitando i suddetti servizi ai soli contribuenti che aderiranno ad uno specifico accordo di servizio (possibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia dal 3.5.2019 al 2.7.2019);
- stabilisce che, per i contribuenti che non aderiranno allo specifico servizio, dopo l'avvenuto recapito della fattura elettronica al destinatario saranno cancellati tutti i dati del file trasmesso, memorizzando i soli dati rilevanti ai fini fiscali ex art. 21 del DPR 633/72 (fatta eccezione, tra l'altro, per la descrizione del bene ceduto o del servizio effettuato).
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2018 - "Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego