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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

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Titolo: Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy   Data : 27/12/2018
Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy
Con il provv. 21.12.2018 n. 524526, l'Agenzia delle Entrate interviene sui provvedimenti già precedentemente approvati in tema di fatturazione elettronica al fine di recepire le richieste formalizzate dal Garante della privacy con il provv. 20.12.2018 n. 511.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate:
- adegua i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati, limitando i suddetti servizi ai soli contribuenti che aderiranno ad uno specifico accordo di servizio (possibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia dal 3.5.2019 al 2.7.2019);
- stabilisce che, per i contribuenti che non aderiranno allo specifico servizio, dopo l'avvenuto recapito della fattura elettronica al destinatario saranno cancellati tutti i dati del file trasmesso, memorizzando i soli dati rilevanti ai fini fiscali ex art. 21 del DPR 633/72 (fatta eccezione, tra l'altro, per la descrizione del bene ceduto o del servizio effettuato).
Fonte: Provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 524526 - Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2018 - "Dati delle e-fatture memorizzati solo con consenso dei contribuenti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego