Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni   Data : 27/12/2018
Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Il Ddl. di bilancio 2019 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2019, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Il testo del Ddl. di bilancio 2019, approvato dal Senato, incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8%, in vigore fino all'anno scorso.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:
- l'aliquota dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con aliquote maggiorate" - Bono
Sezione:   Autore : S.M.Perego