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29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

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Titolo: Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni   Data : 27/12/2018
Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Il Ddl. di bilancio 2019 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2019, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Il testo del Ddl. di bilancio 2019, approvato dal Senato, incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8%, in vigore fino all'anno scorso.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:
- l'aliquota dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con aliquote maggiorate" - Bono
Sezione:   Autore : S.M.Perego