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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni   Data : 27/12/2018
Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Il Ddl. di bilancio 2019 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2019, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Il testo del Ddl. di bilancio 2019, approvato dal Senato, incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8%, in vigore fino all'anno scorso.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:
- l'aliquota dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con aliquote maggiorate" - Bono
Sezione:   Autore : S.M.Perego