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Data Titolo Sezione Autore
26/11/2015 Medici, odontoiatri e strutture sanitarie alle prese con il 730 Precompilato S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
30/11/2015 Quale responsabilità solidale, ai fini TASI, tra i diversi possessori? S.M.Perego

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Titolo: Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni   Data : 27/12/2018
Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Il Ddl. di bilancio 2019 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2019, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2019, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Il testo del Ddl. di bilancio 2019, approvato dal Senato, incrementa l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell'8%, in vigore fino all'anno scorso.
In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:
- l'aliquota dell'11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate alla data del 1° gennaio 2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con aliquote maggiorate" - Bono
Sezione:   Autore : S.M.Perego