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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA   Data : 27/12/2018
Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA
Con riguardo agli obblighi di fatturazione in modalità elettronica, decorrenti dall'1.1.2019, per comprendere se l'emissione deve avvenire in modalità elettronica ovvero se è ancora possibile l'emissione analogica, si fa riferimento al momento in cui il documento deve essere emesso (art. 1 co. 916 della L. 205/2017).
È, dunque, essenziale determinare ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 qual è il momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi posta in essere, salvo che la fattura sia emessa su base volontaria anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione.
Il momento di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, e il momento di ricezione del documento, da parte del cessionario o committente, hanno effetti sul momento a decorrere dal quale l'acquirente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 esclude dal computo nella liquidazione IVA di dicembre 2018 ovvero dalla determinazione del credito IVA annuale 2018 l'imposta a credito emergente dalle fatture ricevute e registrate tra l'1.1.2019 e il 15.1.2019, ancorché relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Il cambio di anno determina gli obblighi di e-fattura" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego