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04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
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22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
30/01/2019 Chiarito il divieto tassativo di fattura elettronica per i medici S.M.Perego
24/12/2014 Chiusura di fine anno news S.M.Perego
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Titolo: Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA   Data : 27/12/2018
Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA
Con riguardo agli obblighi di fatturazione in modalità elettronica, decorrenti dall'1.1.2019, per comprendere se l'emissione deve avvenire in modalità elettronica ovvero se è ancora possibile l'emissione analogica, si fa riferimento al momento in cui il documento deve essere emesso (art. 1 co. 916 della L. 205/2017).
È, dunque, essenziale determinare ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 qual è il momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi posta in essere, salvo che la fattura sia emessa su base volontaria anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione.
Il momento di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, e il momento di ricezione del documento, da parte del cessionario o committente, hanno effetti sul momento a decorrere dal quale l'acquirente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 esclude dal computo nella liquidazione IVA di dicembre 2018 ovvero dalla determinazione del credito IVA annuale 2018 l'imposta a credito emergente dalle fatture ricevute e registrate tra l'1.1.2019 e il 15.1.2019, ancorché relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Il cambio di anno determina gli obblighi di e-fattura" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego