Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

Records 471 to 480 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA   Data : 27/12/2018
Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA
Con riguardo agli obblighi di fatturazione in modalità elettronica, decorrenti dall'1.1.2019, per comprendere se l'emissione deve avvenire in modalità elettronica ovvero se è ancora possibile l'emissione analogica, si fa riferimento al momento in cui il documento deve essere emesso (art. 1 co. 916 della L. 205/2017).
È, dunque, essenziale determinare ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 qual è il momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi posta in essere, salvo che la fattura sia emessa su base volontaria anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione.
Il momento di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, e il momento di ricezione del documento, da parte del cessionario o committente, hanno effetti sul momento a decorrere dal quale l'acquirente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 esclude dal computo nella liquidazione IVA di dicembre 2018 ovvero dalla determinazione del credito IVA annuale 2018 l'imposta a credito emergente dalle fatture ricevute e registrate tra l'1.1.2019 e il 15.1.2019, ancorché relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Il cambio di anno determina gli obblighi di e-fattura" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego