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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA   Data : 27/12/2018
Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA
Con riguardo agli obblighi di fatturazione in modalità elettronica, decorrenti dall'1.1.2019, per comprendere se l'emissione deve avvenire in modalità elettronica ovvero se è ancora possibile l'emissione analogica, si fa riferimento al momento in cui il documento deve essere emesso (art. 1 co. 916 della L. 205/2017).
È, dunque, essenziale determinare ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 qual è il momento di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi posta in essere, salvo che la fattura sia emessa su base volontaria anteriormente al verificarsi del momento di effettuazione.
Il momento di emissione della fattura, da parte del cedente o prestatore, e il momento di ricezione del documento, da parte del cessionario o committente, hanno effetti sul momento a decorrere dal quale l'acquirente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 esclude dal computo nella liquidazione IVA di dicembre 2018 ovvero dalla determinazione del credito IVA annuale 2018 l'imposta a credito emergente dalle fatture ricevute e registrate tra l'1.1.2019 e il 15.1.2019, ancorché relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.12.2018 - "Il cambio di anno determina gli obblighi di e-fattura" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego