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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

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Titolo: Nuovo Regime forfetario Novità   Data : 07/01/2019
Nuovo Regime forfetario Novità
La nuova causa di esclusione dal regime forfetario ex L. 190/2014 connessa al possesso di partecipazioni è stata riformulata dalla L. 145/2018. Non possono utilizzare il regime per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività:
- possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Rispetto alla versione previgente della disposizione, è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, nonché alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo. A tal proposito, sarebbe opportuno che venisse ammesso l'utilizzo del regime anche nel caso in cui la partecipazione sia dismessa entro il termine del periodo d'imposta 2019 in cui si applica il riformato regime di favore, ma il punto deve trovare ancora una conferma ufficiale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Il possesso di partecipazioni in imprese familiari esclude dal forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego