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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Nuovo Regime forfetario Novità   Data : 07/01/2019
Nuovo Regime forfetario Novità
La nuova causa di esclusione dal regime forfetario ex L. 190/2014 connessa al possesso di partecipazioni è stata riformulata dalla L. 145/2018. Non possono utilizzare il regime per l'attività d'impresa o di lavoro autonomo i soggetti che, contemporaneamente all'attività:
- possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Rispetto alla versione previgente della disposizione, è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, nonché alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa di esclusione va riferita al momento di applicazione del regime (ad esempio, il 2019) e non all'anno antecedente l'ingresso nel medesimo. A tal proposito, sarebbe opportuno che venisse ammesso l'utilizzo del regime anche nel caso in cui la partecipazione sia dismessa entro il termine del periodo d'imposta 2019 in cui si applica il riformato regime di favore, ma il punto deve trovare ancora una conferma ufficiale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Il possesso di partecipazioni in imprese familiari esclude dal forfetario" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego