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Data Titolo Sezione Autore
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
27/04/2017 Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI   Data : 07/01/2019
Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI
Entro il 17.12.2018 doveva essere versato il saldo dell'IMU e della TASI per l'anno 2018.
Nel caso in cui la rata non sia stata pagata interamente, o nel caso in cui sia stato pagato meno del dovuto, la violazione è punita con la sanzione del 30%. La sanzione si riduce al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97 e 13 del DLgs. 471/97, l'omesso versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 può essere ravveduto:
- entro il 16.1.2019 pagando la sanzione dell'1,5% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 17.1.2019 al 18.3.2019 (in quanto il 17 marzo cade di domenica) pagando la sanzione dell'1,67% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 19.3.2019 all'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) pagando la sanzione del 3,75% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Saldo IMU e TASI ravvedibile entro il 16 gennaio con sanzione dell’1,5%" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego