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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI   Data : 07/01/2019
Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI
Entro il 17.12.2018 doveva essere versato il saldo dell'IMU e della TASI per l'anno 2018.
Nel caso in cui la rata non sia stata pagata interamente, o nel caso in cui sia stato pagato meno del dovuto, la violazione è punita con la sanzione del 30%. La sanzione si riduce al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97 e 13 del DLgs. 471/97, l'omesso versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 può essere ravveduto:
- entro il 16.1.2019 pagando la sanzione dell'1,5% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 17.1.2019 al 18.3.2019 (in quanto il 17 marzo cade di domenica) pagando la sanzione dell'1,67% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 19.3.2019 all'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) pagando la sanzione del 3,75% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Saldo IMU e TASI ravvedibile entro il 16 gennaio con sanzione dell’1,5%" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego