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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI   Data : 07/01/2019
Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI
Entro il 17.12.2018 doveva essere versato il saldo dell'IMU e della TASI per l'anno 2018.
Nel caso in cui la rata non sia stata pagata interamente, o nel caso in cui sia stato pagato meno del dovuto, la violazione è punita con la sanzione del 30%. La sanzione si riduce al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97 e 13 del DLgs. 471/97, l'omesso versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 può essere ravveduto:
- entro il 16.1.2019 pagando la sanzione dell'1,5% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 17.1.2019 al 18.3.2019 (in quanto il 17 marzo cade di domenica) pagando la sanzione dell'1,67% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 19.3.2019 all'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) pagando la sanzione del 3,75% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Saldo IMU e TASI ravvedibile entro il 16 gennaio con sanzione dell’1,5%" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego