Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore č sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI   Data : 07/01/2019
Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI
Entro il 17.12.2018 doveva essere versato il saldo dell'IMU e della TASI per l'anno 2018.
Nel caso in cui la rata non sia stata pagata interamente, o nel caso in cui sia stato pagato meno del dovuto, la violazione è punita con la sanzione del 30%. La sanzione si riduce al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97 e 13 del DLgs. 471/97, l'omesso versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 può essere ravveduto:
- entro il 16.1.2019 pagando la sanzione dell'1,5% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 17.1.2019 al 18.3.2019 (in quanto il 17 marzo cade di domenica) pagando la sanzione dell'1,67% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 19.3.2019 all'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) pagando la sanzione del 3,75% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Saldo IMU e TASI ravvedibile entro il 16 gennaio con sanzione dell’1,5%" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego