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26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
23/12/2016 Definiti i nuovi principi contabili nazionali in vigore per il 2016 S.M.Perego
03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
02/01/2015 Definizione news S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI   Data : 07/01/2019
Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI
Entro il 17.12.2018 doveva essere versato il saldo dell'IMU e della TASI per l'anno 2018.
Nel caso in cui la rata non sia stata pagata interamente, o nel caso in cui sia stato pagato meno del dovuto, la violazione è punita con la sanzione del 30%. La sanzione si riduce al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a), a-bis) e b) del DLgs. 472/97 e 13 del DLgs. 471/97, l'omesso versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2018 può essere ravveduto:
- entro il 16.1.2019 pagando la sanzione dell'1,5% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 17.1.2019 al 18.3.2019 (in quanto il 17 marzo cade di domenica) pagando la sanzione dell'1,67% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali);
- dal 19.3.2019 all'1.7.2019 (in quanto il 30 giugno cade di domenica) pagando la sanzione del 3,75% (oltre all'imposta non versata e agli interessi legali).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2019 - "Saldo IMU e TASI ravvedibile entro il 16 gennaio con sanzione dell’1,5%" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego