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09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
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16/12/2015 Istanze di interpello nel caos delle date S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
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Titolo: Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente
A fronte dell'emissione di fattura elettronica da parte del cedente o prestatore, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente è essenziale che questi sia in possesso di una valida fattura di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Può accadere che il cedente o prestatore, avvalendosi della disapplicazione delle sanzioni concessa dall'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, emetta la fattura elettronica successivamente al momento di effettuazione dell'operazione, ma entro i termini per la liquidazione periodica dell'imposta. In tale circostanza, l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente potrebbe divergere significativamente rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.
Ad esempio, se il prestatore emette in data 13.5.2019, senza sanzioni, la e-fattura riferita ad una prestazione di servizi che si considera eseguita l'8.1.2019, il committente eserciterà il diritto alla detrazione successivamente al 13.5.2019, a partire dalla data nella quale la fattura elettronica gli è recapitata da parte del Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2019 - "L’emissione tardiva dell’e-fattura condiziona la detrazione IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego