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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
29/11/2016 Scade il 30.11.2016 l’obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC per i revisori S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente
A fronte dell'emissione di fattura elettronica da parte del cedente o prestatore, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente è essenziale che questi sia in possesso di una valida fattura di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Può accadere che il cedente o prestatore, avvalendosi della disapplicazione delle sanzioni concessa dall'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, emetta la fattura elettronica successivamente al momento di effettuazione dell'operazione, ma entro i termini per la liquidazione periodica dell'imposta. In tale circostanza, l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente potrebbe divergere significativamente rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.
Ad esempio, se il prestatore emette in data 13.5.2019, senza sanzioni, la e-fattura riferita ad una prestazione di servizi che si considera eseguita l'8.1.2019, il committente eserciterà il diritto alla detrazione successivamente al 13.5.2019, a partire dalla data nella quale la fattura elettronica gli è recapitata da parte del Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2019 - "L’emissione tardiva dell’e-fattura condiziona la detrazione IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego