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Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 331 to 340 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente
A fronte dell'emissione di fattura elettronica da parte del cedente o prestatore, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente è essenziale che questi sia in possesso di una valida fattura di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Può accadere che il cedente o prestatore, avvalendosi della disapplicazione delle sanzioni concessa dall'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, emetta la fattura elettronica successivamente al momento di effettuazione dell'operazione, ma entro i termini per la liquidazione periodica dell'imposta. In tale circostanza, l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente potrebbe divergere significativamente rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.
Ad esempio, se il prestatore emette in data 13.5.2019, senza sanzioni, la e-fattura riferita ad una prestazione di servizi che si considera eseguita l'8.1.2019, il committente eserciterà il diritto alla detrazione successivamente al 13.5.2019, a partire dalla data nella quale la fattura elettronica gli è recapitata da parte del Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2019 - "L’emissione tardiva dell’e-fattura condiziona la detrazione IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego