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24/07/2015 Tassa sui condizionatori con potenza superiore a 12 Kw S.M.Perego
01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
01/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego
15/06/2015 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI S.M.Perego

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Titolo: Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente
A fronte dell'emissione di fattura elettronica da parte del cedente o prestatore, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario o committente è essenziale che questi sia in possesso di una valida fattura di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
Può accadere che il cedente o prestatore, avvalendosi della disapplicazione delle sanzioni concessa dall'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, emetta la fattura elettronica successivamente al momento di effettuazione dell'operazione, ma entro i termini per la liquidazione periodica dell'imposta. In tale circostanza, l'esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente potrebbe divergere significativamente rispetto al momento di effettuazione dell'operazione.
Ad esempio, se il prestatore emette in data 13.5.2019, senza sanzioni, la e-fattura riferita ad una prestazione di servizi che si considera eseguita l'8.1.2019, il committente eserciterà il diritto alla detrazione successivamente al 13.5.2019, a partire dalla data nella quale la fattura elettronica gli è recapitata da parte del Sistema di Interscambio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2019 - "L’emissione tardiva dell’e-fattura condiziona la detrazione IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego